La fattura è di per sé inidonea a provare il credito ma, se viene portata a conoscenza del debitore che la accetta e la registra senza sollevare contestazioni, assurge a valore di prova piena...
- Avv. Francesca Marino
- 24 gen 2024
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La fattura è di per sé inidonea a provare il credito ma, se viene portata a conoscenza del debitore che la accetta e la registra senza sollevare contestazioni, assurge a valore di prova piena del credito.
Con Sentenza del Tribunale di Foggia n. 117/2024 pubblicata il 17.01.2024 è stato ribadito un principio giurisprudenziale fondamentale e di larga applicazione in tema di prova delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali.
In particolare, il Giudice del Tribunale foggiano, accogliendo integralmente la tesi sostenuta in corso di causa dagli avv.ti Nicola Marino e Francesca Marino, ha affermato: “se è vero che la fattura è un documento di formazione unilaterale di per sé non idoneo a provare il credito, è anche vero che la fattura, quando portata a conoscenza della controparte che non la contesta, viene da quest’ultima accettata tacitamente ed assurge a valore di prova piena nell’ambito del giudizio di merito” (Cass. civ. n. Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006).
Il giudizio, pertanto, si è concluso con il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore, la conferma del provvedimento monitorio e la condanna della Società avversaria al pagamento di spese e competenze di lite.

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