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Il correntista può agire contro la Banca per l’accertamento negativo del credito...

  • Immagine del redattore: Avv. Francesca Marino
    Avv. Francesca Marino
  • 24 ott 2023
  • Tempo di lettura: 2 min

Il correntista può agire contro la Banca per l’accertamento negativo del credito, anche se il conto corrente è ancora aperto, senza temere neppure l’eccezione di prescrizione, dichiarata inammissibile dal Tribunale di Foggia se il rapporto bancario è ancora in essere.


Il Tribunale di Foggia, con Sentenza n. 2118/2023 del 31.08.2023, ha sancito l’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo del debito da parte del correntista che non abbia ancora chiuso il rapporto di conto corrente con la Banca convenuta.

Con la Sentenza in esame è stato affermato che: “Anche, infatti, in relazione a rapporti non ancora chiusi, sussiste indubitabilmente l’interesse della correntista a spiegare una domanda di accertamento negativo del credito, tesa segnatamente ad ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali e, conseguentemente, lo storno delle somme eventualmente addebitate in base a clausole nulle.”

Il Giudice del Tribunale foggiano, inoltre, richiamando un principio già ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. Sent. n. 798/2013 e Cass. Civ. Ord. n. 28819/2017) ha chiarito che “Se è vero, dunque che prima della chiusura del conto, non vi può essere alcuna restituzione (non essendo il saldo immediatamente esigibile), occorre, d’altra parte, riconoscere che non necessariamente la domanda di ricalcolo del rapporto di dare-avere deve sfociare in un’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., nella specie proposta dall’attrice solo in via subordinata per l’eventualità di una chiusura dei conti nelle more del giudizio che non è pacificamente mai avvenuta.

Quale diretta conseguenza di tale principio giuridico, con la Sentenza in esame è stato affrontato un altro aspetto importante relativo alla eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, rigettata in quanto “la rideterminazione del saldo ancora aperto prescinde del tutto dall’eventuale maturazione del termine prescrizionale, ponendosi soltanto in caso di domanda di ripetizione, perché solo una volta chiuso il conto e ricostruito l’intero rapporto può dirsi se un versamento effettuato dal correntista integri una rimessa solutoria o ripristinatoria e se dunque sia possibile la ripetizione”.

L’orientamento affermato dal Tribunale di Foggia con la pronuncia in parola, costituisce un precedente importante per la tutela del correntista nel rapporto bancario, poiché conferma la possibilità di agire in sede giudiziaria contro la Banca anche se il rapporto di conto corrente è ancora aperto.

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