Il “best interest of the child” come criterio dominante per l’affidamento del figlio minore.
- Avv. Francesca Marino
- 24 nov 2023
- Tempo di lettura: 2 min
Il “best interest of the child” come criterio dominante per l’affidamento del figlio minore, anche a dispetto del dato biologico.
Importante vittoria per lo Studio legale Marino in tema di famiglia e, in particolare, di affidamento di minore nata fuori dal matrimonio, illecitamente sottratta e portata all’estero dalla madre, che non ha più dato sue notizie al padre, difeso dall’avv. Nicola Marino.
Il Tribunale di Foggia in composizione collegiale, con Sentenza n. 2791 emessa il 09/11/2023, ha infatti sancito l’affidamento definitivo ed in esclusiva della figlia minore al padre, dopo aver effettuato “un giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all’accertamento della verità dello status e le conseguenze” sulla posizione giuridica del minore, in linea con la Sentenza n. 272/17 della Corte Costituzionale.
In particolare, il Tribunale foggiano – richiamando la Giurisprudenza della Consulta – ha affermato che: “costituisce infatti ‘compito precipuo del tribunale per i minorenni […] verificare se la modifica dello status del minore risponda al suo interesse e non sia per lui di pregiudizio; così come contemporaneamente occorre anche verificare, sia pure con sommaria delibazione, la verosimiglianza del preteso rapporto di filiazione, dovendosi garantire il diritto del minore alla propria identità’ (sentenza n. 216 del 1997). Nell’evoluzione normativa e ordinamentale del concetto di famiglia, a conferma del rilievo giuridico della genitorialità sociale, ove non coincidente con quella biologica, vi è anche l’espresso riconoscimento, da parte della Consulta, che ‘il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa’ (sentenza n. 162 del 2014)”.
All’esito di tale bilanciamento tra esigenze di accertamento della verità sul rapporto biologico di filiazione ed interesse precipuo del minore, il Tribunale di Foggia ha valutato in concreto una serie di elementi quali la durata del rapporto tra la minore e il padre, il contesto familiare in cui ha vissuto, oltre alle prospettive di vita futura per la minore, ritenendoli complessivamente preminenti rispetto al dato biologico contestato dalla madre.
Il Tribunale ha preliminarmente valutato ed affermato, inoltre, la giurisdizione italiana in applicazione dell’art. 37 Legge 218/95 in materia di filiazione, nonchè dell’art. 33 della stessa legge ed ha, altresì, affermato la competenza territoriale del Tribunale di Foggia, in applicazione del Foro generale delle persone fisiche, ex art. 18 c.p.c., quale foro del luogo dell’ultima residenza della minore.
La decisione in commento costituisce un precedente giurisprudenziale di grande rilievo in materia di famiglia, anche per aver disposto quanto sancito dalle nuove regole in tema di competenza previste dall’art. 473 bis e dall’art. 47 c.p.c., per cui tutti i provvedimenti che riguardano il minore devono essere adottati dal Tribunale del luogo in cui lo stesso ha la residenza abituale.
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