Anche l’ex Socio di s.r.l. può esercitare il diritto di informazione di cui all’art. 2476 c.c. II co. [...]
- Avv. Francesca Marino
- 15 apr
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Anche l’ex Socio di s.r.l. può esercitare il diritto di informazione di cui all’art. 2476 c.c. II co., per verificare la documentazione societaria relativa al periodo in cui era socio, non essendo tale diritto soggetto ad alcun limite temporale e non costituendo un limite la perdita della qualità di socio.
Con Ordinanza dell’11.04.2025, il Tribunale delle Imprese di Bari ha affermato che il diritto di informazione e consultazione dei libri e documenti societari previsto in favore del socio di s.r.l. all’art. 2746, II co., va riconosciuto in via urgente anche all’ex socio, per poter accedere alle informazioni relative al periodo in cui egli era ancora socio.
Sul punto, la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale barese ha sapientemente chiarito la vexata quaestio, dichiarando testualmente che: “il diritto del socio alla informazione e consultazione della documentazione societaria quale strumento essenziale con cui si realizza il controllo sulla gestione dell’impresa, non può ritenersi soggetto ad alcun limite temporale, potendo essere esercitato in ogni momento. Non avendo limiti prescrizionali, non è concepibile neppure un limite attinente alla perdita della qualità di socio, alla messa in liquidazione della società ed in generale al decorso del tempo”.
Nel ritenere ammissibile il rimedio richiesto ex art. 700 c.p.c. ed anche la tutela coercitiva, il Tribunale ha offerto una interessante valutazione anche sulla questione del periculum, affermando che deve ritenersi “in re ipsa, atteso che il procrastinarsi di atteggiamenti ostruzionistici può pregiudicare l’esercizio del diritto con conseguenze non valutabili in termini monetari, come nel caso in cui la Società non possa più, per il tempo trascorso, ottenere informazioni bancarie”.

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