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La Banca è responsabile per il bonifico compilato erroneamente dal Cliente.

  • Immagine del redattore: Avv. Francesca Marino
    Avv. Francesca Marino
  • 8 mag 2023
  • Tempo di lettura: 2 min

Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 996/2023 pubblicata l’11.04.2023, ha accolto la domanda di una S.p.a. correntista, patrocinata dall'avv. Francesca Marino, condannando la Banca a restituire l'importo di un bonifico compilato in maniera errata dal Cliente (beneficiario e codice Iban risultavano incongruenti).

In particolare, il Giudice del tribunale foggiano – richiamando l’orientamento in materia della Cassazione a Sezioni Unite – ha affermato che “la Banca che dispone l’accredito a mezzo di bonifico bancario di somme sul conto del beneficiario, senza previamente verificare la corrispondenza dei dati contenuti nell’ordine di pagamento, risponde a titolo di responsabilità contrattuale qualificata nei confronti di tutti i soggetti che abbiano riposto legittimo affidamento sul rispetto, da parte della stessa, degli obblighi professionali di protezione, preesistenti e volontariamente assunti al momento dell’accettazione della delegazione di pagamento conferitale da un terzo con bonifico e che, a causa della violazione di detti obblighi abbiano sofferto un danno.

Pertanto, in capo al banchiere tenuto ad eseguire l’ordine di accredito delle somme oggetto di bonifico sul conto del beneficiario sorge un obbligo di carattere professionale, derivante dalla sua stessa funzione, di far sì che il pagamento sia disposto correttamente, eseguendo tutti gli opportuni controlli. Tale responsabilità deriva dalla violazione dell’obbligo di protezione, che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati alla regolare esecuzione dell’ordine di pagamento: obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto.

Inoltre, secondo il Tribunale di Foggia la responsabilità della Banca discende altresì dal medesimo contratto di conto corrente stipulato con il Cliente, che la obbliga secondo le regole del mandato, in quanto “La Banca, nell’accettare l’ordine di pagamento del cliente in favore del terzo, assume gli obblighi del mandatario, che ricomprendono non solo il diligente compimento degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all'esatto espletamento dell'incarico” (Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, n. 20640).

In conclusione, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie il Tribunale di Foggia ha ritenuto responsabile la Banca convenuta che, avendo omesso di verificare la corrispondenza fra il soggetto indicato quale beneficiario del bonifico e le coordinate bancarie di riferimento, ha violato i doveri di diligenza e di protezione nei confronti della Società correntista, nonché gli obblighi del mandato assunto nei confronti della medesima.

La Sentenza in commento costituisce, dunque, un precedente importante in materia bancaria, sulla quale lo Studio Legale Marino offre assistenza altamente specializzata, con oltre 30 anni di esperienza giudiziale e stragiudiziale.

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